Club del gommone Trieste a.s.d. Club del gommone Trieste a.s.d.
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Statuto

articolo 1 – denominazione e sede

  1. In data 21 novembre 1979 è stata costituita l’associazione sportiva dilettantistica,con personalità giuridica riconosciuta, “ Club del Gommone Trieste a.s.d. ”.
  2. L’Associazione ha sede in viale Miramare n° 32 / 1 – Trieste.articolo 2 – finalità e scopi
  1. L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
  2. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di qualsiasi attività sportiva, anche se principalmente quelle connesse allo sport del mare ed alla disciplina della motonautica e delle attività sportive della pesca e delle attività subacquee, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.
  3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà effettuare, prevalentemente in favore dei propri soci, le seguenti attività:
    1. a)  nautica con l’uso di qualsiasi unità da diporto, con preferenza per il battello pneumatico;
    2. b)  gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di spazi, locali, rimessaggi, ormeggi, impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della motonautica ed in genere di tutti gli sport del mare, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati;
    3. c)  didatticaperl’avvio,l’aggiornamentoeilperfezionamentonellosvolgimento della pratica sportiva delle discipline nautiche, della pesca e della

subacquea ed in genere tutte le attività sportive nautiche, compresa la formazione per il conseguimento della patente nautica da diporto e brevetti sportivi;

  1. d)  di protezione civile per il soccorso della vita umana in mare e l’assistenza anche nelle acque interne, partecipazione ad attività di vigilanza a tutela della salute e dell’ambiente marino, lacustre e fluviale anche in concorso con amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni ed organizzazioni similari;
  2. e)  l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di modellismo nautico e manifestazioni, sagre, feste e giochi (anche da tavolo e/o a carte), e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sia fiscali che relative allo sport;

f)

ricreativa sociale anche con la gestione di un posto di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande.

  1. L’Associazione si conforma ai principi dell’associazionismo di cui alla legge 289/2002 art.90 (disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica) e successive integrazioni e/o modificazioni, si allinea con le norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.), della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) e di eventuali altre Federazioni sportive alle quali il Consiglio Direttivo deciderà di affiliarsi.
  2. L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerino integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale e potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite concessioni e convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.articolo 3 – durata dell’associazione

1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera

dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

articolo 4 – soci

  1. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e siano di provata serietà e moralità.
  2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; tra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
  3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’aspirante socio, secondo le modalità previste dal Regolamento sociale.

4. Sono ammessi a svolgere, in seno all’Associazione, attività nautiche, in qualità

di allievi, giovani di ambo i sessi fra i 6 e i 18 anni di età; le suddette attività

sono disciplinate da norme regolamentari. Al compimento del diciottesimo anno

di età, gli allievi hanno la facoltà di chiedere l’ammissione a soci con la sola

firma di presentazione del Direttore sportivo e senza il pagamento della buona

entrata, purché abbiano svolto attività agonistica almeno nei due anni

precedenti ed abbiano tenuto un comportamento consono alle tradizioni

dell’Associazione.

articolo 5 – diritti e doveri dei soci

  1. Ogni socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione, accetta e si impegna a rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento sociale nonché le decisioni degli Organi Sociali ai quali è demandata la competenza deliberante ed esecutiva dell’Associazione.
  2. Ogni socio ha il diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento ed è tenuto a collaborare alle attività sociali, alla manutenzione dei luoghi sociali ed a partecipare alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e/o a quelle a cui l’Associazione dia la propria adesione, in quanto la sola fruizione dei servizi sociali è contraria ai fini dell’Associazione.
  3. Tutti i soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati, che non sono trasmissibili né rivalutabili.
  4. I soci in regola con il versamento dei canoni godono, sin dal momento dell’ammissione, del diritto/dovere di partecipazione alle assemblee sociali, nonché di far parte dell’elettorato attivo e passivo.articolo 6 – decadenza dei soci
  1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione o decesso.
  2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
  3. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto al socio interessato; l’associato espulso non potrà più essere riammesso come socio.
  4. Contro il provvedimento di espulsione il socio interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
  5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

1.Gli organi sociali sono:

articolo 7 – organi sociali

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) ilConsiglioDirettivo;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.

  1. Tutte le cariche sociali sono e vengono assunte a titolo gratuito e non sono cumulabili.
  2. I soci possono ricoprire cariche sociali solo se in regola con il pagamento delle quote associative e qualora non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CO.N.I. o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Non potranno altresì far parte degli Organi sociali anche i soci che siano stati oggetto di sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione nei tre anni precedenti alle elezioni.articolo 8 – assemblea dei soci
  1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’ Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
  2. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.
  3. L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata da un terzo dei soci in regola con i versamenti delle quote associative. L’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali si svolge secondo le modalità fissate dal Regolamento sociale.
  4. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso all’Albo sociale, pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e, qualora possibile, con l’invio ai soci di e-mail o lettera cartacea. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
  1. Possono intervenire alle Assemblee, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a sospensione disciplinare; a ciascun socio spetta un solo voto.
  2. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
  3. Le votazioni dell’Assemblea si possono svolgere, su indicazione della stessa, per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
  4. La partecipazione alle Assemblee è riservata ai soli soci; l’eventuale presenza di altre persone, comunque senza diritto di voto, può avvenire solo su invito e/o previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.articolo 9 – compiti dell’assemblea dei soci

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, all’Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

a) b)

c) d)

  1. L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice; il Presidente così designato nomina fra i soci un segretario verbalizzante e, in caso di assemblea elettiva o di altra ipotesi di votazione a scrutinio segreto, anche due soci con funzioni di scrutatori.
  2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati per delega.
  4. Per modificare lo Statuto l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi (2/3) degli associati.
  5. Perdeliberareloscioglimentodell’Associazioneeladevoluzionedelpatrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
  6. Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati con l’esposizione all’Albo sociale per i 30 giorni successivi all’approvazione.

eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
eleggere gli eventuali sostituti dei membri del Consiglio Direttivo mancanti, nel caso previsto dall’art. 13, comma 2; deliberaresullepropostedimodificadelloStatuto;

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

articolo 10 – il consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ogni tre anni e i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Esso è composto da 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute in conseguenza della carica ricoperta e debitamente documentate.
  2. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Direttore Sportivo, un Responsabile sede e logistica ed un Responsabile addetto alle relazioni esterne e alla comunicazione.
  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali; ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo e ne dispone le convocazioni, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
  4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
  5. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede a far liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.
  6. Il Tesoriere (Direttore Amministrativo) provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
  7. Il Direttore Sportivo è responsabile delle attività sportive dell’Associazione, provvede alla preparazione morale e tecnica degli allievi, decide la composizione delle rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle gare in genere, organizza la Scuola motonautica e, di concerto con il Responsabile sede e logistica, cura la gestione e la manutenzione dei mezzi sociali destinati all’attività sportiva. Nell’organizzazione e nell’attuazione

dell’attività sportiva annuale e pluriennale, il medesimo si avvale della collaborazione di istruttori federali e di circolo, dei quali coordina il lavoro.

  1. Il Responsabile sede e logistica provvede alla gestione ed alla manutenzione delle strutture, dei mezzi e delle aree adibite ad ormeggio nonché di quelle a servizio delle imbarcazioni; cura inoltre, di concerto con il Direttore Sportivo, la manutenzione dei mezzi sociali destinati alle attività sportive ed agonistiche dell’associazione. Lo stesso aggiorna l’elenco delle imbarcazioni dei Soci presenti nell’area rimessaggio ed eventuali spazi acquei in concessione, nonché la relativa lista d’attesa. Collabora con il Direttore Sportivo ai fini della miglior riuscita delle manifestazioni sportive del Club.
  2. Il Responsabile addetto alle relazioni esterne e alla comunicazione provvede a curare l’immagine del Club sui siti web e sui social network ed alla diffusione delle notizie sociali oltre a curare i rapporti con gli enti ed amministrazioni pubbliche e con i sodalizi sportivi in modo da mantenere corretti i rapporti.
  3. In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
  4. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.articolo 11 – attribuzioni del Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell’Associazione, allo stesso competono in particolare:

  1. a)  le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
  2. b)  le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  3. c)  le decisioni inerenti la direzione ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti, di cui si avvale l’Associazione, e del personale dipendente;
  4. d)  la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  5. e)  la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  6. f)  la fissazione delle quote e canoni sociali;

  1. g)  la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  2. h)  la redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  3. i)  la redazione ed approvazione dei Regolamenti interni, da sottoporre alla ratifica della prima Assemblea successiva;
  4. j)  la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

k) ladeliberadisanzionidisciplinariaisoci;
l) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano specificamente

ad altri organi.

articolo 12 – convocazione del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di massima, una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta, senza formalità, da almeno la metà dei consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno la metà degli altri membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti alla riunione; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere affisso all’Albo sociale per almeno 20 giorni e tenuto a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

articolo 13 – dimissioni nel consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni, anche non contemporanee, della maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti o qualora venga revocato dall’Assemblea dei soci. In tali situazioni il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare, con le modalità fissate dall’art. 8, l’Assemblea straordinaria elettiva da tenersi entro il termine massimo di trenta giorni; nel frattempo, il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà in carica solo per l’ordinaria amministrazione.
  2. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro, di massima, del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto; ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Qualora per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venga a mancare il Presidente, dovrà essere convocata l’Assemblea straordinaria che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente e nel contempo di tutti gli organi sociali per un nuovo mandato triennale.

articolo 14 – collegio dei probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo consultivo e giudicante formato da tre membri effettivi, dei quali nel corso della prima riunione uno viene eletto Presidente, e da uno supplente che viene chiamato a subentrare ad uno effettivo in caso di cessazione dall’incarico o di indisponibilità temporanea di un componente.
  2. Il Collegio rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi; possono ricoprire la carica di Proboviro i soci che abbiano almeno cinque anni di anzianità di associazione.
  3. Al Collegio dei Probiviri sono demandati i compiti di svolgere consulenza su richiesta del Consiglio Direttivo e di giudicare inappellabilmente in merito alle vertenze tra soci nell’ambito dei rapporti sociali e sui reclami dei soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo ritenuti non conformi alle norme statutarie e di regolamento o lesive nei loro confronti.
  4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i Probiviri.
  5. Affinché le decisioni dei Probiviri siano valide, è necessario che a ciascuna parte in causa sia stata data occasione di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento sociale.

6.Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, egli non potrà partecipare alle decisioni ed alle deliberazioni relative.

7. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad eseguire le deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

articolo 15 – provvedimenti disciplinari.

1. Il Socio che violi più o meno gravemente lo Statuto o il Regolamento sociale, che

tenga una condotta non corretta, che sia oggetto di provvedimenti disciplinari

inflitti dagli organi competenti delle Federazioni sportive o, comunque,

comprometta il prestigio dell’Associazione, verrà sottoposto a provvedimento

disciplinare.

2. Iprovvedimentidisciplinarisonoiseguenti:

a) ammonizione verbale;

b) ammonizione scritta;

c) sospensione sino ad un massimo di sei mesi da qualsiasi attività sociale;

d) espulsione dall’associazione.

3. Fatta eccezione per l’ammonizione verbale, il Consiglio Direttivo comunicherà

per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli

comunicherà anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale,

invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto in conformità alle

procedure previste dal Regolamento sociale.

4. I provvedimenti disciplinari, compresa l’espulsione, saranno presi col voto

favorevole di almeno cinque dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, il Socio potrà ricorrere al Collegio

dei Probiviri presentando la propria impugnazione entro 20 giorni; la

presentazione dell’impugnazione sospenderà l’esecuzione del provvedimento

disciplinare ed in questa fase della procedura non potranno essere addotti nuovi

fatti o nuovi addebiti a carico del Socio.

6. Qualora un’infrazione disciplinare dovesse essere contestata ad un componente

del Consiglio Direttivo, il procedimento si svolgerà in un unico grado avanti al

Collegio dei Probiviri investito su istanza del Presidente dell’Associazione il quale,

nel caso, avrà titolo per deliberare autonomamente un provvedimento di

temporanea sospensione dello stesso Socio; se la stessa infrazione dovesse

essere contestata al Presidente dell’Associazione, le procedure verranno attuate

dal Vicepresidente previo voto favorevole degli altri componenti del Consiglio

Direttivo.

7. Tutte le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere comunicate

formalmente al Consiglio Direttivo e al Socio.

articolo 16 – collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, dei quali nel

corso della prima riunione uno viene eletto Presidente, e da due supplenti che

vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dall’incarico o

di indisponibilità temporanea di uno o due membri; il Collegio rimane in carica tre

anni ed i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati

consecutivi.

2. Al Collegio dei Revisori sono demandate le incombenze e le competenze

previste dalla Legge per le associazioni sportive dilettantistiche e

specificatamente:

a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;

b) verificare e controfirmare il bilancio consuntivo;

c) redigere la relazione da presentare all’assemblea dei soci;

d) accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso gli istituti di

credito;

e) effettuare in qualsiasi momento, anche d’iniziativa e individualmente, atti di

ispezione e controllo.

3.Il Presidente del Collegio, o un revisore all’uopo delegato, può assistere alle

riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

articolo 17 – anno sociale, rendiconto finanziario e patrimonio
1. L’annosocialeedilrelativol’eserciziofinanziarioinizianoil1°gennaioeterminanoil

31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

  1. Ilpatrimoniodell’AssociazioneSportivaDilettantisticaècostituitoda:
    1. a)  quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
    2. b)  eventuali entrate di carattere commerciale;
    3. c)  eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
    4. d)  eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione SportivaDilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
  2. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuitiné in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.articolo 18 – scioglimento dell’associazione

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, e successive integrazioni e/o modificazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

articolo 19 – norme finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo a quello dell’approvazione assembleare, sarà soggetto a registrazione e deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione e si intende integrato a ogni effetto dal Regolamento sociale e dagli altri regolamenti interni.

2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e quelli del Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti in carica alla data di approvazione del presente Statuto resteranno convenzionalmente in carica fino al 31 dicembre 2020.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Scarica lo statuto in formato PDF

Sede

Viale Miramare n. 32/1
34136 Trieste

Contatti

Tel. 040 4528325
e-mail: gommotrieste@gmail.com

 

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Codice Fiscale: 90012170321
Partita Iva: 00615090321
IBAN:
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