CLUB DEL GOMMONE TRIESTE asd
REGOLAMENTO SOCIALE
art. 1 – Norme per l’associazione
1. La domanda di associazione al Club del Gommone Trieste a.s.d. va redatta su apposito
modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, corredata da due fotografie e sottoscritta da
due soci proponenti che siano in regola con le quote sociali e che abbiano diretta e lunga
conoscenza della persona presentata e che ne garantiscano la provata serietà e moralità.
2. Il Consiglio Direttivo sottopone la richiesta al vaglio dei Soci esponendola all’albo sociale
per un periodo minimo di quindici giorni al termine del quale, nel corso della prima riunione
utile, decreterà e ne darà traccia nel verbale. Qualora siano state sollevate obiezioni scritte
da parte di qualche socio; i consiglieri ne dovranno tenere conto e valutarle
opportunamente per esprimere il giudizio sull’ammissibilità dell’aspirante socio.
3. Per i nuovi soci la decorrenza dell’associazione corrisponderà alla data di versamento del
canone sociale e della quota associativa di buona entrata che dovrà avvenire unitamente al
canone annuale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione al richiedente
dell’accoglimento dell’istanza di associazione. L’inadempimento a tale disposizione ed il
mancato versamento delle quote di cui sopra entro i termini disposti comporterà
l’annullamento dell’ammissione all’associazione, la preclusione dal riproporre domanda di
associazione ed il versamento da parte dei soci proponenti del 50% della quota di buona
entrata.
4. Non potranno essere proposti quali soci né presentare domanda di riammissione persone
già radiate o espulse o la cui domanda di associazione sia stata in passato motivatamente
respinta dall’associazione.
5. L’anzianità associativa per soci che dovessero richiedere, avendone i requisiti, la
riassociazione e tutti i diritti connessi e da questa derivanti, decorre, a tutti gli effetti, dalla
data di riammissione.
6. Le dimissioni da socio vanno comunicate, con lettera raccomandata a mano, A.R., o a mezzo
di un messaggio sulla posta certificata del Club, entro il 30 novembre dell’anno precedente
e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo; le dimissioni presentate
successivamente a tale data comporteranno l’addebito dei canoni sociali dell’anno
successivo.
2
art. 2 – attività nella sede sociale
1. I soci possono usufruire della sede sociale nei limiti e con le modalità stabilite dal presente
Regolamento e da quelle integrative stabilite dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo ed
esposte all’Albo sociale o pubblicate sul sito web del Club.
2. I soci devono uniformare il loro comportamento personale in ogni occasione non solo alle
norme statutarie e regolamentari sociali ma anche a quelle che fanno parte del vivere civile
e che rendono possibile la coesistenza di persone diverse nell’ambito della medesima
comunità. Deve essere portato il massimo rispetto a tutti e la cordialità tra soci dovrà essere
di rito in quanto l’associazione deve essere un luogo adatto per lo sport e preposto alle
attività ricreative e di relax per tutti gli associati.
3. E’ consentito l’uso della sede sociale anche ai figli minorenni quando accompagnati da un
genitore o da un socio che se ne assuma la responsabilità, mentre il coniuge o convivente
more uxorio ed i figli maggiorenni non soci potranno frequentare la Sede con le stesse
limitazioni degli ospiti.
4. Le comunicazioni formali tra l’Associazione ed i Soci (quali, a titolo meramente
esemplificativo: convocazioni, comunicazioni o messaggi di allerta), e del pari tra Soci ed
Associazione, debbono essere improntate a criteri di economicità ed efficienza. A tale scopo
il Socio sceglierà lo strumento del quale riterrà più opportuno avvalersi nello scambio di
informazioni, tra quelli proposti dal Direttivo, le cui tecnologie e/o prassi adottate risultino
operativamente validi.
Sarà onere del Socio informare l’Associazione di qualsiasi variazione di domicilio o recapito
di riferimento, esonerando di conseguenza da qualsiasi responsabilità l’Associazione, che
riterrà pertanto sempre valide a tutti gli effetti le comunicazioni, anche legali, quando
inoltrate all’ultimo indirizzo /contatto indicato dal Socio.
5. Gli allievi che frequentano la scuola di motonautica, di avviamento alla pesca e le squadre
agonistiche possono accedere alla sede del Club del Gommone solamente negli orari previsti
per lo svolgimento delle attività didattiche e sportive.
6. I soci in regola con i pagamenti delle quote sociali possono invitare nella sede sociale,
facendo uso discreto e limitato di tale facoltà, persone di loro conoscenza in qualità di ospiti
del cui comportamento saranno garanti; il socio accompagnatore, quando essi accedono
per la prima volta al Club, si premurerà di presentarli ad uno dei Consiglieri ed è tenuto ad
annotarne il nome nell’apposito “Registro degli Ospiti”.
7. Sono ammessi ospiti che possono essere invitati per un massimo di cinque volte all’anno;
una frequenza maggiore potrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo, informato dal
socio proponente, in caso di feste private o sociali o qualora questi siano residenti fuori
provincia. E’ vietato l’accesso all’area del Club di veicoli a motore degli ospiti.
8. I soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono avere, nell’area del Club e sul
proprio mezzo nautico, degli ospiti il cui accesso viene regolamentato come indicato al
paragrafo precedente; in caso di ospitalità di un numero superiore a 10 persone dovrà venir
richiesta specifica autorizzazione al Consiglio Direttivo.
9. Non potranno frequentare la sede sociale, neppure in qualità di ospiti, persone che nel
passato non siano state accettate come soci oppure siano state radiate o espulse
dall’Associazione.
3
10. Quando la sede sociale viene utilizzata per trattenimenti o manifestazioni, o si trova in
allestimento per tale scopo, i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Responsabile
sede e logistica impartirà di volta in volta.
11. Non è permesso fumare all’interno degli ambienti del circolo, secondo quanto previsto dalla
legge.
12. Gli apparecchi radiofonici, o comunque preposti alla diffusione musicale, devono essere
usati in modo da non arrecare disturbo a chi frequenta la sede e chi si trova nelle aree
confinanti.
13. I soci che possiedono animali domestici sono tenuti a porre la massima attenzione affinché
questi non arrechino disturbo, non sporchino e non vadano a danneggiare le cose comuni e
degli altri soci. È obbligatorio tenere sempre i cani al guinzaglio. In caso di contestazioni
sarà ritenuto valido quanto stabilito nel Regolamento Comunale.
art. 3 – responsabilità dei soci nell’uso della sede e delle attrezzature sociali
1. I soci sono obbligati a denunciare spontaneamente, e poi rifondere, ogni danno che
dovessero arrecare al patrimonio sociale o di altri associati, per fatto proprio o di altre
persone per le quali sono responsabili; la quantificazione, in caso di dubbio, è demandata
all’arbitraggio di persone a tale scopo designate dal Consiglio Direttivo.
2. I soci sono tenuti a verificare sempre la regolare chiusura di tutti i cancelli ed assicurasi che
all’interno dell’area non vi siano persone estranee.
3. Il Club del Gommone non assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento,
smarrimento o scambio di oggetti, indumenti e beni di proprietà dei soci, avvenuti sia nella
sede sociale che sui natanti o negli spazi in concessione.
4. Le chiavi manuali od elettroniche di accesso, in dotazione ad ogni socio sono strettamente
personali e non devono essere cedute a terzi per nessun motivo. I soci dimissionari e quelli
espulsi dovranno restituire le chiavi in loro possesso.
5. I soci rispondono di eventuali mezzi, attrezzi, utensili e altri beni sociali, in loro consegna
dopo esserne stati autorizzati, sino alla loro restituzione; si raccomanda il loro uso corretto
(con uso dei D.P.I. quando previsto) e che dopo l’utilizzo vengano riposti nello stesso luogo
dal quale sono stati prelevati.
6. Gli elettrodomestici, quali frigoriferi e altri predisposti per i soci per le loro esigenze, possono
essere utilizzati da tutti gli associati che dovranno avere cura di mantenerli puliti ed in
ordine e di liberarli degli alimenti e delle vettovaglie personali al termine dell’uso e
comunque alla sera.
7. Le docce esterne ed il lavello sono a libera disposizione dei soci; per le docce non è
assolutamente consentito l’uso di detergenti di alcun tipo e nelle stesse non è consentito
sciacquare contenitori e stoviglie per i quali è appositamente predisposto il lavello.
4
art. 4 – diritto del socio al posto sosta natante / ormeggio
L’assegnazione ad un socio di un posto sosta natante viene così disciplinata:
1. Il posto sosta natante può venir concesso, non più di uno per ogni socio, al fine di tenervi
un’unità da diporto, solo a condizione che il socio con la stessa partecipi in modo
continuativo alle attività sportive agonistiche e a quelle sociali organizzate dal Club del
Gommone Trieste; è necessario che la proprietà del mezzo sia comprovata da parte del
socio assegnatario con adeguata documentazione; Il Club non tiene in considerazione
l’eventuale comproprietà di un mezzo nautico tra più soci, uno solo dei quali dovrà
proporsi quale referente e responsabile in relazione al mezzo stesso.
2. Per ottenere l’assegnazione del posto di sosta natante il socio dovrà prioritariamente
inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, su apposito modulo, certificandone la
proprietà e precisando le caratteristiche e le dimensioni (lunghezza massima, larghezza
e massa) dell’unità e del relativo rimorchio.
3. Sono ammesse alla sosta nell’area in concessione al Club esclusivamente unità per uso
sportivo o da diporto senza fini di lucro con il relativo rimorchio. Sia il natante che il
rimorchio debbono obbligatoriamente essere assicurati per la responsabilità civile, il
rimorchio deve essere idoneo alla circolazione stradale e la revisione deve essere in corso
di validità.
4. Viene istituito, per le assegnazioni del posto di sosta natante, un elenco affisso all’Albo
sociale, che verrà aggiornato semestralmente (ogni 1° marzo e 1° settembre) a cura del
Responsabile Sede e logistica; non sono iscrivibili in graduatoria soci che presentino
richieste di un posto per natanti che non siano in regola con i requisiti indicati nel
paragrafo precedente.
5. Il punteggio per la redazione della graduatoria per l’assegnazione di posti sosta verrà
calcolato come segue:
1 punto per ogni anno di anzianità associativa
1 punto per ogni semestre maturato in lista d’attesa
.
6. Il punteggio viene conteggiato dal semestre successivo a quello della presentazione della
domanda ed in caso di parità di punteggio fra domande avrà preferenza la domanda
presentata per prima.
7. L’elenco rimarrà invariato, a tutti gli effetti, per il semestre di riferimento e per essere
ammessi in graduatoria i soci devono essere in regola con i pagamenti delle quote sociali;
8. Al reperimento di un posto di sosta ed in relazione al suo migliore utilizzo, il Responsabile
sede e logistica ne darà comunicazione scritta al socio utilmente collocato in
graduatoria, secondo l’ordine determinato dal punteggio maggiore, al fine di conoscerne
la disponibilità all’assegnazione ovvero la rinuncia.
9. L’assegnazione, a cura del Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile sede e
logistica, andrà al socio con maggiore punteggio tra quelli che avranno chiesto
l’assegnazione con riferimento alle dimensioni del posto resosi disponibile. Nel caso in
cui il socio, entro 20 giorni dalla conoscenza dell’assegnazione del posto natante, non
comunichi con lettera o e-mail l’accettazione e contestualmente provveda al versamento
dell’intera quota della buona entrata, che corrisponde a tre volte il canone annuale
5
(ridotto soci attivi), sarà considerato rinunciatario e penalizzato con la perdita del
punteggio maturato per la componente della permanenza in lista di attesa.
10. L’assegnatario ha 30 giorni di tempo dalla accettazione, prorogabili solo per validi
motivi, per portare l’unità all’interno dell’area assegnata.
art. 5 – disciplina dell’area sosta natanti
1. All’atto dell’assegnazione del posto natante e prima di collocarvi il natante autorizzato,
il socio dovrà consegnare al Responsabile sede e logistica la documentazione di cui al
paragrafo 3 dell’articolo 4.
2. Quando dovessero emergere motivate ragioni tecniche e logistiche, il Consiglio Direttivo
potrà variare l’ubicazione del posto già assegnato con un altro idoneo; al socio
assegnatario sarà dato comunque un avviso con congruo anticipo del cambiamento con
comunicazione certa.
3. L’assegnazione del posto sosta natante potrà altresì essere revocata dal Consiglio
Direttivo in caso di palese trascuratezza dell’unità, o dell’area sosta (vedi anche
paragrafo 11) o per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività
sportive agonistiche e a quelle sociali organizzate dal Club per due anni consecutivi da
parte del socio o del suo natante o in seguito a sanzione disciplinare di particolare
gravità.
4. Il socio che dovesse sostituire il mezzo nautico, con uno di dimensioni uguali o minori,
dovrà darne preventiva comunicazione al Responsabile sede e logistica; nel caso di
sostituzione con un’unità di dimensioni maggiori o di modifica delle caratteristiche
dell’unità stessa, il socio dovrà presentare preventivamente una richiesta scritta al
Consiglio Direttivo ai fini dell’inserimento nella graduatoria per la nuova assegnazione di
un posto idoneo.
5. Il diritto a godere di un posto è strettamente legato al socio richiedente e non all’unità.
6. Il socio assegnatario, quando non avrà più interesse a mantenere il natante in sosta
all’interno del Club dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la rinuncia al
posto, rimuovendo di conseguenza il mezzo nautico; tale rinuncia deve pervenire almeno
entro il 30 novembre per non essere soggetto al pagamento del canone per l’anno
successivo.
7. In caso di trasferimento della proprietà del natante “mortis causa” è facoltà dell’erede,
limitatamente al coniuge superstite o a un figlio/a, purché soci, di mantenere l’unità
nell’area assegnata senza pagamento di quote di buona entrata. Nel caso di erede che
non sia socio, l’associazione al Club deve essere richiesta con immediatezza e comunque
entro 60 giorni, attestando la piena disponibilità dell’imbarcazione secondo quanto
riportato all’art. 4 secondo comma.
8. Il socio titolare di posto sosta può allontanare il proprio natante dalla zona assegnata
per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione e cenno di ricevuta del
Responsabile sede e logistica, prorogabile in caso di giustificate e documentate
motivazioni. L’assenza non motivata del natante senza preventiva comunicazione, anche
in caso di vendita, per un periodo superiore ai trenta giorni, comporterà la revoca6
dell’assegnazione del posto; la decisione del Consiglio Direttivo verrà comunicata per
iscritto.
9. Il socio ha il dovere di assicurare il natante all’area posteggio in modo adeguato e che il
rimorchio sia ancorato all’apposita catena predisposta in corrispondenza del posto sosta
assegnato curandone diligentemente la manutenzione, in modo che risponda sempre ai
requisiti di sicurezza e di decoro. Il socio dovrà anche verificare periodicamente
personalmente, o tramite incaricato, l’efficienza dei materiali di rizzaggio. In caso di
cattivo tempo i controlli dovranno essere più frequenti ed accurati.
10. E’ data facoltà agli assegnatari di tenere, a poppa del natante, solamente un contenitore
decoroso in materiale plastico di dimensioni contenute per deposito della sola
attrezzatura nautica.
11. Non è consentito in alcun modo ai soci assegnatari di tenere nella zona sosta natante
materiali o prodotti che possano essere considerati inquinanti (olii, carburanti, solventi
o pitture in genere, etc.) o legnosi/ferrosi che possano essere considerati materiale di
risulta o rifiuto. In caso di rilievi e/o verbali da parte di organi di polizia i soci che si
rendessero responsabili di incuria o deposito di materiale non consentito dovranno
risarcire economicamente il Club per le relative sanzioni pecuniarie e saranno oggetto di
provvedimento disciplinare.
12. I gommoni ed i natanti possono essere varati soltanto al comando del proprietario o di
altro socio da questi autorizzato e preventivamente segnalato in forma scritta al
Consiglio Direttivo.
13. Il socio dovrà registrare l’uscita dell’imbarcazione e la destinazione su apposito registro,
annotando l’eventuale possibilità di non rientro in sede nella giornata; in caso di
mancato rientro, nei termini indicati, dovrà darne comunicazione prima possibile.
14. I soci e gli equipaggi sono tenuti a vestire decorosamente, a mantenere un contegno
educato e corretto, ad attenersi alle disposizioni che regolano la navigazione ed a
prestare aiuto ed assistenza a quanti ne avessero bisogno.
15. Il Club del Gommone non risponde in alcun modo di danni verificatisi, per qualsiasi
motivo, tra natanti di soci o tra questi e quelli di terzi sia in sosta, che durante il periodo
di alaggio, che in navigazione.
16. Il Consiglio Direttivo può chiedere che vengano spostate una o più imbarcazioni
dal posto assegnato in occasione di manifestazioni od eventi sportivi. La disposizione
verrà comunicata all’interessato con e-mail e con affissione all’albo sociale con congruo anticipo sulla data di
spostamento. Se il socio non dovesse provvedere a spostare il natante, questo verrà
rimosso e sistemato in altro sito.
17. I soci assegnatari di posto gommone che si recano al Club per alaggio e varo del natante
possono posteggiare il loro veicolo davanti all’area loro assegnata; la sosta è consentita
solo in retromarcia con rimorchio all’interno del posto ed automezzo esterno. Non è
comunque consentita la sosta di automezzi h 24 qualora i soci non siano presenti al Club;
sarà concessa solamente quando il natante è contestualmente impiegato in attività in
acqua.
18. Coloro che non sono assegnatari di posto sosta gommone, previ accordi personali con i
soci assegnatari e solo in assenza del veicolo del titolare, potranno posteggiare al loro 7
posto. Se mancasse tale possibilità, i soci potranno parcheggiare in zone di sosta
eventualmente designate dal Responsabile sede e logistica nei limiti dei posti disponbili;
ad esaurimento, tali soci potranno sostare all’interno della concessione per il solo tempo
necessario allo scarico e/o carico di persone e/o cose.
art. 6 circolazione, disciplina alaggio e permanenza temporanea di natanti
1. Lo squero, o scivolo di alaggio a mare, è di uso esclusivo per i vari e gli alaggi dei natanti
e delle imbarcazioni.
2. Al fine di evitare incidenti durante le operazioni sullo squero e nell’area dello specchio
d’acqua antistante non devono essere presenti persone estranee alle manovre e
comunque di giovane età.
3. Appena concluse le operazioni di varo e alaggio lo squero deve essere liberato, sullo
stesso è consentito il solo risciacquo delle ruote dei rimorchi in quanto non è consentito
lavare nulla in tale area.
4. I moli adiacenti allo squero possono essere usati esclusivamente per le operazioni di
imbarco e sbarco e pertanto non è consentito l’ormeggio e sosta inoperosa dei natanti e
devono essere sempre tenuti puliti e liberi da qualsiasi oggetto personale ivi compresi
lettini prendisole, materassini etc.
5. La quota annuale di ormeggio dell’imbarcazione è inclusiva, compatibilmente con le
possibilità pratiche, della possibilità di provvedere al lavaggio del natante, nell’area
appositamente predisposta, una volta alato. E’ tassativamente vietato il lavaggio di
qualsiasi autovettura/automezzo.
6. La circolazione per le manovre di alaggio e varo avverrà obbligatoriamente in senso
orario; anche la zona lavaggio natanti è assoggettata allo stesso criterio per cui i soci
dovranno aver cura di posizionare il rimorchio sulla zona lastricata con la prua verso il
Nord lato mare.
7. Sarà cura dei soci, in particolar modo negli orari di maggior affluenza, di non dilungarsi
nelle operazioni di pulizia dei gommoni contribuendo così ad evitare intasamenti.
8. Potrà essere data, a insindacabile giudizio del Direttivo, la possibilità di sosta ad affiliati
FIM per tenere in sosta temporanea il loro natante per un periodo massimo di tre mesi
dietro pagamento del previsto canone ospitalità.
9. I soci che si metteranno a disposizione del Direttore Sportivo, unitamente alla loro
imbarcazione, per attività di protezione civile e per l’assistenza alle manifestazioni sociali
organizzate dal Club del Gommone avranno diritto ad una riduzione del canone annuale
oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute in tali occasioni.
art. 7 – attività agonistica
1. Tutti i soci sono tenuti a praticare lo sport di affiliazione ed a collaborare
all’organizzazione e all’assistenza per lo svolgimento di attività agonistica, di protezione
civile e delle manifestazioni di interesse del Club del Gommone.
2. Tutti i soci devono essere tesserati alla Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.) ed è
auspicabile che quelli che fanno attività di pesca e attività subacquee si tesserino anche 8
alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS). Coloro che si
dimostreranno particolarmente attivi nella loro attività agonistica e dimostreranno di
aver partecipato a gare federali saranno oggetto di valutazione per il rimborso delle
spese di tesseramento e, compatibilmente con le economie sociali, su valutazione del
Consiglio Direttivo potranno avere rimborsate anche le spese sostenute per
l’effettuazione delle attività sportive.
art. 8 – uso dei mezzi sociali
1. L’uso dei mezzi sociali quali automezzi, rimorchi, gommoni, ecc. è riservato al personale
preposto alla squadra agonistica e per gli usi del Club del Gommone come da indicazioni
del Consiglio Direttivo.
2. L’automezzo sociale con gancio di traino è sotto la supervisione e tutela del Responsabile
sede e logistica che provvede a verificarne costantemente la sua efficienza.
3. L’impiego primario dell’automezzo è quello di provvedere alle manovre dei beni sociali;
potrà inoltre essere impiegato per servizi connessi all’attività ed alla gestione del Club,
deve essere guidato dal responsabile, da parte dei componenti il Consiglio direttivo o
qualcuno esplicitamente delegato che comunque deve essere munito della prescritta
patente di guida.
4. Il responsabile dei gommoni sociali è il Direttore Sportivo che provvederà a verificare le
condizioni generali dei mezzi, le loro dotazioni, la documentazione e la loro efficienza.
Dovranno essere condotti esclusivamente da coloro che siano in possesso
dell’abilitazione prevista ed autorizzati di volta in volta dal responsabile o in sua assenza
da un titolato rappresentante del Consiglio Direttivo: Se idonei, i mezzi dovranno, in linea
di massima, essere sempre operativi e disponibili per operare in attività di soccorso e di
vigilanza costiera a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, armati con i soci del Club
del Gommone che daranno espressamente la loro disponibilità, se richiesta; anche per
conto della Guardia Costiera Ausiliaria.
5. I gommoni verranno impiegati anche per rappresentanza ed assistenza a manifestazioni
sportive organizzate dal Club o da altre associazioni sportive e per le quali il Club
prenderà accordi affinché tale impiego non sia gravoso per il bilancio sociale e sia a
carico delle associazioni che ne chiederanno l’impiego.
art. 9 – allievi
1. L’attività e la frequenza degli allievi è disciplinata dal “regolamento Allievi” per
promuovere e diffondere lo sport della motonautica, della pesca e gli sport nautici in
genere. Il Club organizza ogni anno, in riferimento all’art. 2 dello Statuto sociale, corsi
allievi ai quali sono ammessi giovani d’ambo i sessi, figli di soci e non soci, di età non
inferiore ai 6 anni e non superiore ai 18 anni.
2. La domanda di ammissione ai corsi sarà redatta su apposito modulo e firmata, da uno
dei genitori o da chi ne fa le veci; dovrà contenere tra l’altro la dichiarazione che il
firmatario si rende garante e responsabile per eventuali danni causati dall’allievo a terzi
o al patrimonio sociale e che l’aspirante al corso ha sicurezza nella pratica del nuoto.
9
3. Il numero degli allievi viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo che darà
precedenza ai figli dei soci.
4. I corsi saranno diretti da istruttori abilitati dalla Federazione di riferimento (FIM o
FIPSAS) alle dirette dipendenze del Direttore Sportivo; l’istruttore sarà responsabile del
materiale in dotazione per lo svolgimento del corso.
5. La qualifica di allievo è subordinata alla frequenza delle lezioni teoriche e pratiche, al
comportamento tenuto ed al profitto conseguito e dimostrato. Le norme che disciplinano
il funzionamento del corso e le sue attività saranno contenute in un apposito
regolamento che verrà distribuito a tutti gli aspiranti all’atto dell’ammissione.
6. Su parere favorevole del Direttore Sportivo e con il consenso del Consiglio Direttivo,
l’allievo può entrare a far parte del gruppo degli atleti e tenere, nei posti all’uopo stabiliti,
la propria imbarcazione da regata.
art. 10 quote associative, ormeggio, servizi e contributi diversi
1. il Consiglio Direttivo, di norma, stabilisce annualmente l’importo dei rispettivi canoni
sociali da versare con le modalità previste dallo statuto e da corrispondere entro il 15
febbraio (salvo deroghe per ragioni organizzative o di opportunità deliberate).
I canoni ed i servizi sono determinati per le quote associative, area sosta, servizi e
contributi diversi, come indicati nel dettaglio nella tabella seguente:
2 La quota di buona entrata corrisponde a tre annualità del canone sociale (sportivo) ed è
un importo a fondo perduto; per il coniuge del Socio che volesse associarsi quale socio,
parenti di primo grado del socio e i figli maggiorenni di soci, la quota di buona entrata è
pari ad una annualità.
Tabelle quote canoni
omesse sul sito
(GDPR, General Data Protection Regulation)
10
3 Nel caso che un nuovo socio venga ammesso dopo il 1° agosto allo stesso sarà richiesto
come canone annuale il pagamento di mezza annualità; anche per il conferimento del
posto sosta, il canone sarà ridotto del 50%, per le assegnazioni successive al 1° agosto.
4 Il Canone ridotto per soci attivi sarà concesso solamente ai soci che nel corso dell’anno
precedente si siano attenuti rigorosamente a quanto stabilito dallo Statuto sociale, in
particolare negli artt. 2 e 5, e che comunque abbiano collaborato attivamente ad almeno
tre competizioni o manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive come
concorrenti del Club del Gommone Trieste a.s.d. o ad attività organizzate dal Direttivo
Sociale (Gommonate, Attività di Protezione civile e/o a favore di associazioni onlus per
disabilità e sociale, Gare di motonautica, Raid motonautici, Assistenze a manifestazioni
ed all’attività sportiva sociale, gare di pesca sociali, etc.). Tale attività deve essere
effettuata dal socio titolare del posto sosta e comunicata al Club per la certifica e
convalida del Direttore sportivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Può essere
ammessa la partecipazione del solo natante affidato in modo certo ad altro familiare o
comunque socio..
5 In caso di dimissioni o di cessazione dall’associazione a qualsiasi titolo, qualora non
preventivamente comunicate, ai sensi del comma 6 dell’art.1, la quota canone dovuta
dovrà essere versata per l’intero anno solare in corso.
6 Il Consiglio Direttivo potrà proporre all’assemblea il conferimento dello status di socio
onorario a soci che si sono dimostrati particolarmente meritevoli e che si sono distinti
per attività effettuate a favore del Club del Gommone; con l’approvazione
dell’assemblea tali soci saranno dispensati dal pagamento della sola quota annuale di
socio mantenendo tutti i diritti e gli altri doveri spettanti ai soci ordinari.
7 Nel caso di morosità verrà applicata una penale nella misura di 10 % del dovuto; la
penale avrà decorrenza dalla data di inizio della morosità. Il Consiglio Direttivo metterà
in atto le seguenti azioni nei confronti del socio inadempiente:
a. sollecito a mezzo raccomandata a mano o con messaggio PEC o con raccomandata
A.R. con spese a carico del socio;
b. espulsione dall’associazione per morosità prolungata oltre i 3 mesi.
Il Consiglio Direttivo potrà concedere, su motivata istanza, qualche dilazione di
pagamento per soci meritevoli che, per tempo, rappresentino situazioni di difficoltà.
8 In ogni caso al socio non in regola con le quote sociali non sarà consentito di:
a) esercitare il diritto di voto ed intervenire verbalmente o per iscritto alle Assemblee
sociali;
b) firmare proposte di ammissione di nuovi soci;
c) frequentare la sede, le aree in concessione al Club, nonché utilizzare le attrezzature
sociali;
d) usufruire del diritto di alaggio, varo e permanenza;
e) essere inserito nelle liste di attesa per l’assegnazione di un posto ormeggio.
11
art. 11 – procedure disciplinari
1. Ai responsabili di infrazioni agli articoli dello Statuto e del Regolamento sociale, in cui
siano ravvisati gli estremi di malafede e/o colpa grave, di danno e/o pregiudizio per
l’ordine, l’immagine ed in generale gli interessi del Club del Gommone, saranno
comminate le sanzioni disciplinari previste dall’art. 15 dello Statuto sociale; analogo
trattamento sarà riservato ai responsabili di dichiarazioni scritte o verbali non
corrispondenti alla realtà e rilasciate allo scopo di ottenere un posto sosta,
l’autorizzazione al cambio barca ovvero qualora venga simulata l’acquisizione di diritti
alla proprietà o comproprietà di un’imbarcazione.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto sociale, il Socio può incorrere
nei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione sino ad un massimo di sei mesi da qualsiasi attività sociale;
d) espulsione dall’associazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono decisi ed irrogati dal Consiglio Direttivo.
4. Non rientrano nel concetto di provvedimento disciplinare gli avvertimenti bonari che
possono essere scambiati durante il normale svolgimento dei rapporti sociali
nell’ambito dell’Associazione.
5. L’ammonizione verbale è comminata, per mancanze di lieve entità, da un componente
del Consiglio Direttivo in diretto contraddittorio con il socio autore della mancanza ed
al momento stesso in cui ne rileva il verificarsi; il Consigliere darà conto al Consiglio
Direttivo dell’avvenuta ammonizione verbale alla prima riunione utile successiva.
6. In caso di mancanze o infrazioni di più grave entità, prima dell’adozione delle sanzioni
di cui ai punti b), c), d), il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto al Socio gli addebiti
che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunicherà anche la temporanea
sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie
osservazioni per iscritto entro il termine massimo di 20 (venti) giorni.
7. Oltre alla presentazione della memoria scritta, il Socio può chiedere di essere ascoltato
personalmente e/o di farsi assistere da altro Socio.
8. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di esaminare le argomentazioni prodotte dal Socio a
propria discolpa e di deliberare l’eventuale provvedimento entro il termine massimo di
20 (venti) giorni dal ricevimento delle argomentazioni stesse.
9. La decisione del Consiglio Direttivo deve essere formalizzata al Socio con le modalità di
comunicazione già concordate con la scelta precedentemente espressa.
10. La recidiva, ovvero la ripetizione di una infrazione da parte di chi è già stato in
precedenza oggetto di provvedimento disciplinare, potrà essere motivo di una sanzione
di maggiore entità qualora la nuova mancanza avvenga entro il termine di due anni
dall’emissione del precedente provvedimento; trascorso tale termine, non se ne potrà
più tenere conto ai fini dell’eventuale nuovo provvedimento. Resta ferma, tuttavia,
l’integrale applicazione dell’art. 7, comma 3, dello Statuto.
12
art. 12 – effetti della sospensione
1. La sospensione, deliberata con provvedimento emanato dal Consiglio Direttivo ed inflitta
secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto sociale, determina, per tutta la sua
durata, i seguenti effetti:
1) divieto di frequentare la sede e le aree in concessione;
2) divieto d’utilizzo e/o impiego di tutte le attrezzature sociali.
2. Qualora il socio sospeso avesse la necessità di accedere alla proprio natante, potrà farlo
previa autorizzazione del Responsabile Sede e logistica e da questi accompagnato,
ovvero da altro componente del Consiglio Direttivo; la permanenza in sede,
preventivamente concordata, è limitata al tempo occorrente per l’operazione richiesta
ed autorizzata. In caso di condizioni meteo avverse, ovvero eventi eccezionali che
necessitino di una tempestiva ricognizione ed eventuali conseguenti necessari interventi
per porre in sicurezza l’imbarcazione, il socio sospeso è esentato dall’autorizzazione, ma
dovrà darne pronta e circostanziata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
art. 13 – ricorso avverso un provvedimento disciplinare
1. Il Socio che volesse fare opposizione al provvedimento del Consiglio Direttivo potrà
ricorrere al Collegio dei Probiviri presentando la propria impugnazione in forma scritta
entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla comunicazione.
2. La presentazione dell’impugnazione sospenderà l’esecuzione del provvedimento
disciplinare ed in questa fase della procedura non potranno essere addotti nuovi fatti o
nuovi addebiti a carico del Socio; oltre alla presentazione dell’impugnazione scritta, il
Socio potrà chiedere di essere ascoltato personalmente e/o di farsi assistere da altro
Socio.
3. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito tutti gli elementi che riterrà utili, si
pronuncerà in via definitiva e inappellabile.
4. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di convocare il socio (anche nel caso che quest’ultimo
non lo abbia richiesto) e di sentire il Consiglio Direttivo al fine della miglior valutazione
della fattispecie. Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di annullare la sanzione,
confermarla o anche di comminare una sanzione più grave di quella decisa dal Consiglio
Direttivo.
5. La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere assunta entro il termine massimo di
30 (trenta) giorni dall’impugnazione e dovrà essere comunicata formalmente al Socio ed
al Consiglio Direttivo che sarà tenuto a darne esecuzione ed a pubblicizzarla mediante
affissione all’albo sociale per 30 (trenta) giorni.
6. In caso di mancata pronuncia del Collegio dei Probiviri entro i termini stabiliti la sanzione
deliberata dal Consiglio Direttivo sarà considerata valida e congrua.
7. Nel caso che che il socio ricorrente abbia legami di parentela e/o affinità con uno dei
Probiviri, o che quest’ultimo sia comunque un familiare o il suo socio presentatore,
troverà applicazione quanto indicato all’art.14 punti 1 e 6 dello Statuto sociale e,
pertanto, il Collegio giudicante sarà formato dai soli Probiviri non coinvolti ed integrato,
ove possibile, da quello supplente.
13
art. 14 – procedure amministrative
1. Fatto salvo quanto indicato all’art. 17 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo deve
improntare la gestione e l’amministrazione dei beni e dei fondi sociali con criteri di
efficienza e oculatezza nel fare le spese e nel commissionare i lavori, mirando alla tutela
del patrimonio sociale ed al pareggio di bilancio di gestione, evitando in tal modo di
discostarsi dal bilancio contabile di chiusura per un importo superiore del 20% di quanto
preventivato.
2. L’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico
finanziario annuale, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e
separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a
mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione,
ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
art. 15 – procedure elettorali
1. Quando ricorre l’esigenza di provvedere alle elezioni, ovvero ogni tre anni, l’Assemblea
generale dei soci deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di
scadenza del mandato degli Organi sociali da rinnovare.
2. I soci interessati a ricoprire incarichi negli organi sociali possono proporre la propria
candidatura entro il termine massimo di 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea in modo
che il Segretario abbia il tempo sufficiente a preparare le schede di voto; oltre ad essere
in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 3, dello Statuto sociale, i candidati, nel
proporsi, devono tenere presenti gli interessi dell’Associazione, le proprie capacità
personali in rapporto ai singoli incarichi e la disponibilità personale a ricoprirli. Tutti i
soci, peraltro, dovranno tenere presente che chi assume un incarico direttivo deve
adoperarsi per il bene dell’Associazione, ma non è al servizio del singolo o delle sue
personali esigenze.
3. I soci possono candidarsi contemporaneamente a più di un Organo sociale. Ad elezione
avvenuta, nel caso di doppia nomina, devono esprimersi immediatamente sulla scelta
di un solo incarico, in conformità all’art. 7, comma 2, dello Statuto.
4. L’elenco dei candidati presentato all’Assemblea comprende:
a) – i candidati a ricoprire la carica di Presidente dell’Associazione;
b) – i candidati per le cariche di Consigliere;
c) – i candidati al Collegio dei Probiviri;
d) – i candidati per il Collegio dei Revisori.
I candidati verranno elencati in ordine alfabetico e l’elettore indicherà un massimo di:
– 1 nominativo per la carica di Presidente dell’Associazione;
– 6 nominativi per i componenti del Consiglio Direttivo;
14
– 4 nominativi per i componenti del Collegio dei Probiviri;
– 5 nominativi per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Presidente dell’Assemblea, il segretario verbalizzante e i due soci designati con
funzioni di scrutatori (art. 9, comma 2, dello Statuto) costituiscono il comitato che
sovrintende alle operazioni di voto, verifica chi ha diritto al voto, fa lo spoglio delle
schede e proclama i risultati.
6. L’elezione alle cariche sociali si svolge a votazione segreta su schede di voto individuali;
nello scrutinio è determinante il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato. A
parità di voti si dà la preferenza, ai soli fini della graduatoria, al candidato con
maggiore anzianità associativa.
7. E’ fatto divieto a tutti gli eletti alle cariche sociali di ricoprire incarichi in altre società
e/o associazioni nell’ambito della stessa federazione sportiva.
art. 16 – aggiornamento del Regolamento associativo
1. È facoltà del Consiglio Direttivo modificare, integrare ed aggiornare le norme del
Regolamento associativo con altre disposizioni utili al buon andamento dell’attività
sociale, dandone comunicazione ed efficacia in tempi brevi con affissione della variante
all’albo sociale, sul sito web e via mail, per poi sottoporla alla ratifica della prima
Assemblea utile.
art. – 17 – norma finale
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 ottobre 2019, e deve essere osservato
come atto dell’Associazione collegato allo Statuto.
2. Vengono concessi al massimo sei mesi di tempo, ovvero sino al 31 marzo 2020, ai soci
già assegnatari di posto natante per adeguarsi alle innovazioni prescritte dal presente
regolamento. Il Canone posto gommone per l’anno 2020 sarà per tutti gli assegnatari
fissato come quota ridotta sportiva, la quota interà avrà la sua applicazione a partire
dal 1° gennaio 2021.
3. I casi non previsti e/o non risolti dal presente Regolamento verranno normati e deliberati
dal Consiglio Direttivo, dopo adeguato approfondimento, nello spirito dell’Associazione
e con equità.
Data prima redazione: Trieste, 26 settembre 2019
Data ultima modifica: Trieste, 17 marzo 2022(art. 5.16)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO